“Quando un veicolo deve essere considerato rifiuto” Livio Boiero

18 Settembre 2015
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Sul tema in trattazione, giova richiamare la  Cass. pen. Sez. III,  sentenza  27-07-2011, n. 29973, dalla quale si evince che una persona venne tratta a giudizio per rispondere: A) del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, e art. 259 c.p., comma 2 e art. 483 cod. pen. perchè, come  legale rappresentante di una  srl  e quale responsabile tecnico, effettuava il trasporto di due vetture incidentate destinate alla demolizione in assenza di formulario; B) del reato di cui all’art. 712 cod. pen. perchè senza accertare la legittima provenienza acquistava una delle due suddette autovetture proveniente dal delitto di appropriazione indebita con il sospetto della illecita provenienza derivante dalla mancanza del certificato di proprietà del veicolo.
Il tribunale di Trento, con sentenza emessa il 3 marzo 2009, lo assolse  dai reati contestati per non aver commesso il fatto.
A seguito dell’appello del pubblico ministero, la corte d’appello di Trento,  in riforma della sentenza di primo grado, lo  dichiarò colpevole dei reati ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e con la confisca dell’autocarro con il quale i veicoli incidentati erano stati trasportati.
In seguito a gravame del soccombente, la Suprema Corte,  con la richiamata decisione, in riforma del provvedimento  della Corte territoriale ha stabilito che: << Nel caso in esame – escluse evidentemente le ipotesi di cui alle lett. b), c) e d) – va ricordato che già il GIP, con il provvedimento di dissequestro, aveva esattamente rilevato che nella specie non sussistevano ancora, al momento del trasporto, le condizioni perchè i veicoli potessero definirsi fuori uso, poichè gli stessi erano ancora funzionanti e dotati di targa, e quindi se anche la loro destinazione in concreto era la rottamazione, era tuttavia ancora possibile che ne venissero distolti, con una sorta di retrocessione. Il giudice di primo grado ha aderito a questa interpretazione, anche in considerazione della ragion d’essere della norma penale, che non è certo destinata alla incriminazione di violazioni meramente formali, quali quella in contestazione.
Deve qui convenirsi sulla soluzione preferita sia dal GIP sia dal giudice di primo grado, in quanto dalle sentenza di merito non emergono gli elementi di fatto richiesti dalla legge per qualificare le autovetture nella specie trasportate come veicoli fuori uso. Il D.Lgs. n. 209 del 2003, citato art. 3, comma 2, lett. a), difatti, prescrive che questa qualifica si acquista “con la consegna ad un centro dì raccolta”, consegna che poi può essere fatta o direttamente dal detentore o tramite soggetto autorizzato al trasporto. Come si desume anche dal segno della virgola apposto subito dopo la parola “consegna”, il veicolo diventa normativamente veicolo “fuori uso” solo con la materiale consegna al centro di raccolta e non già con la consegna ad un trasportatore autorizzato.
Esattamente il Gip aveva rilevato che, essendo i veicoli ancora funzionanti e muniti di targa, essi avrebbero potuto anche non essere consegnati al centro di raccolta e rimessi in circolazione.
In questo senso del resto si è già pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, che ha fatto sempre riferimento alla “materiale consegna a un centro di raccolta” e non alla semplice consegna ad un trasportatore (v. Sez. 3, 23.6.2005, n. 33789, m. 232489; Sez. 3, 13.4.2010, n. 22035, m. 247625). D’altra parte, siamo in campo penale e va quindi preferita una interpretazione restrittiva.

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