CIRCOLAZIONE STRADALE – Regolamentazione della sosta e del parcheggio a cura dell’Avv. Fabio Dimita

21 Settembre 2015
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La fruizione dello stallo di sosta

Quale principio di carattere generale, fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a riservato a una particolare categoria.

L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall’art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l’ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.

Pertanto l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

Ciò premesso in via preliminare, occorre considerare che in realtà l’apposizione di segnaletica orizzontale che delimita la dimensione di uno stallo di sosta determina in sostanza il tipo di veicolo che lo può fruire, con la conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per le loro dimensioni, non rientrano nello stallo di sosta tracciato (soprattutto per lunghezza). In altre parole, la delimitazione delle dimensioni dello stallo di sosta ha spesso anche la funzione – surrettizia – di riservare lo stallo solo ad alcune categorie di veicoli.

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