SICUREZZA STRADALE – Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni (G. Simonato)

16 Ottobre 2015
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In questi giorni, nella Gazzetta della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2015, ai fini dell’attuazione della Direttiva 2011/82/2015 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Questo provvedimento regolamenta l’accesso telematico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati, in possesso del Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di informazioni con gli Stati membri della UE.
È opportuno riportare alcune norme in esso contenute al fine di dare giusto spazio agli utenti specificando che la norma entrerà in vigore dopo il 30esimo giorno dalla pubblicazione avvenuta in data 24/09/2015.

L’ambito di applicazione del decreto disciplina l’accesso, con modalità telematiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati in possesso dello stesso Ministero dell’interno, al fine di consentirne lo scambio con gli Stati membri dell’Unione europea.

Le definizioni in esso contenute sono:
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per “direttiva”, la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;
b) per “decreto” il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, di attuazione della citata direttiva 2011/82/UE;
c) per “veicolo”, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o merci;
d) per “interessato” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; e) per “intestatario del veicolo” la persona al cui nome è immatricolato il veicolo;
f) per “Banca Dati C.E.D.” il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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