CODICE DELLA STRADA – Diritto alla riservatezza e codice della strada (prima parte) di M. Orlando – tratto dalle Giornate della Polizia Locale, 24-26 settembre 2015

16 Novembre 2015
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Vediamo qual è l’impatto del Codice della Strada con il diritto alla riservatezza e, più in particolare, con il codice della privacy.
Prima di tutto bisogna considerare che il Comando accertatore è considerato quale titolare del trattamento dei dati acquisiti in dipendenza dell’attività di rilevazione delle sanzioni amministrative.
Come più sopra osservato, non è necessario acquisire il consenso dell’interessato, in quanto i dati sono contenuti in banche dati istituzionali (ad es. MCTC e PRA), mentre il trattamento sarà consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ma è soprattutto con riferimento ai sistemi di rilevazione automatica e con documentazione fotografica che gli interventi del Garante sono stati frequentissimi.
Per quanto attiene al trattamento dei dati derivanti da documentazione fotografica, bisogna distinguere tra:
Acquisizione di immagini con contestazione immediata:
come noto, il verbale di accertamento è fornito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.(1) in quanto accertate come avvenute in presenza dell’Agente e, così come ricordato dal Codice della Strada, la fotografia è una fonte di prova dell’illecito, ed è quindi da considerarsi un elemento accessorio e non essenziale. Al riguardo è pacifica ed univoca la giurisprudenza di legittimità. Le dichiarazioni del pubblico ufficiale che ha rilevato l’infrazione sono tali fino a querela di falso oppure con la dimostrazione del difetto di funzionalità dall’apparecchiatura utilizzata. Corre l’obbligo evidenziare, però, che incombe sul ricorrente dimostrare il cattivo funzionamento, allegando le prove a fondamento di tale tesi.
Se però, come abbiamo visto la prova dell’infrazione non è la fotografia, ma il verbale di rilevazione sottoscritto dall’Agente accertatore, è altrettanto vero che, ai fini che qui interessa, la fotografia stessa rappresenta un mezzo per dimostrare, anche successivamente, la commissione dell’illecito, e tale mezzo deve garantire il rispetto per le regole apprestate al diritto del singolo a non vedere violate le proprie prerogative in materia di diritto alla riservatezza.
È questo il terreno di ampio scontro tra il dovere della P.A. di far rispettare le regole imposte dalle norme e il diritto del singolo a non veder divulgate le proprie immagini, a prescindere dalla fondatezza dell’illecito.
Acquisizione di immagini con contestazione differita:
in tutti gli altri casi, in cui sia ammessa la cd. contestazione differita, la risultanza fotografica costituisce un elemento essenziale e una fonte di prova indefettibile. I dati relativi alla commissione dell’illecito coincidono con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto posti fondamento della pretesa sanzionatoria.
La violazione, pertanto, può essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Appare chiaro che tutte le apparecchiature devono essere approvate ed omologate, giuste indicazioni dell’art. 45 co. 6(2) del Codice della strada.

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