LOCAZIONE VEICOLI – La società intestataria dei veicoli concessi in locazione senza conducente rimane obbligata in solido con l’autore della violazione. Brevi note alla sentenza 24 settembre 2015, n. 18988 della Cassazione civile, sezione VI. (G. Carmagnini)

4 Dicembre 2015
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Ogni tanto quelle certezze che abbiamo acquisito nel tempo, anche grazie alla prassi ministeriale e alla costante conferma di tutti i giorni, vengono scosse da qualche pronuncia della Corte di Cassazione, per cui occorre ripercorrere il cammino che ci ha portato a determinate convinzioni, per confrontarlo con quello dei ben più autorevoli(1), ma non infallibili, giudici di legittimità.
In sostanza, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha sostenuto che la complessiva formulazione dell’articolo 196 del codice della strada non consente di ritenere il locatario, nelle locazioni senza conducente di cui all’articolo 84 del medesimo codice, come responsabile solidale in sostituzione del proprietario del veicolo, cioè della società di locazione. In sostanza, secondo i giudici, la responsabilità solidale “sostitutiva” vale solo nelle ipotesi specificamente indicate dal comma 1, primo periodo del citato articolo 196 del codice della strada e cioè nei confronti dell’usufruttario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e non anche per le locazioni senza conducente.
Ma quale è l’argomento utilizzato dalla Corte d’appello e avallato in sede di legittimità? Ebbene, solo “ per l’evidente ragione….  dell’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione”.

In sostanza, “nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore“.
Ora, tralasciando la novità costituita dall’articolo 94, comma 4-bis, che prescrive l’annotazione delle locazioni con durata superiore a 30 giorni, sicuramente non utile per indagare le intenzioni del legislatore nel 1992, occorre invece approfondire la lettura dell’articolo 196 del codice della strada, per la quale la Corte ha concluso che “l’ultima parte dell’art. 196 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente”.
Va da sé che per gli organi di polizia stradale e per le amministrazioni da cui dipendono, l’interpretazione offerta dalla Corte rappresenterebbe da un lato una notevole semplificazione e dall’altro un rafforzamento dei mezzi di riscossione coattiva, tenuto conto della presenza di due soggetti coobbligati, di cui uno facilmente identificabile e rintracciabile e, nella maggior parte dei casi, con un patrimonio aggredibile in fase esecutiva; tuttavia, non si può prescindere da un’analisi della norma e delle conclusioni dei giudici di legittimità, anche perché si è verificato l’ennesimo contrasto tra le diverse sezioni della Cassazione.
Partiamo dalla norma esaminata, anche perché il vulnus sul quale pare essersi incentrata l’attenzione della Corte è proprio il dato letterale. L’articolo 196 del codice della strada dispone che “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione”. 

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