SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il servizio di NCC ha natura oggettiva di servizio pubblico e come tale è sottoposto ad autorizzazioni ed a continui controlli da parte dell’amministrazione – TAR Toscana, 11 novembre 2015

17 Dicembre 2015
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Il servizio di noleggio con conducente ha natura oggettiva di servizio pubblico (art. 1 della legge n. 21/1992) e come tale è sottoposto, data la sua importanza, ad autorizzazioni ed a continui controlli da parte dell’amministrazione con riferimento alla correttezza ed efficacia del servizio ed alle tariffe applicate.

Il servizio di noleggio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali ma pur non vietando ad un’auto NCC di circolare in tutto il territorio nazionale, accompagnando il cliente ovunque egli richieda, né al soggetto autorizzato al servizio di ricevere commesse dall’utenza di Comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, impone che vi sia un nesso reale tra l’attività autorizzata ed il Comune che l’autorizzazione ha rilasciato e, quindi, con i relativi cittadini, ed a tal fine richiede, tra l’altro, la presenza nel Comune di riferimento di una rimessa per le auto che risulti effettivamente operativa e non meramente fittizia come, invece, è avvenuto nel caso di specie.

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