AMBIENTE
Nuove disposizioni in materia di tutela ambientale in vigore dal 2 febbraio 2016 (G. Carmagnini)

21 Gennaio 2016
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Il c.d. collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221 , in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) ha introdotto alcune novità di immediato interesse per gli operatori di polizia stradale e numerose modifiche al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico dell’Ambiente (TUA) e alla normativa complementare in materia di rifiuti.

Oltre all’obbligo delle lampade a basso consumo per i semafori(1), nel caso necessiti la sostituzione di quelle a incandescenza, sono state introdotte nel testo unico dell’ambiente nuove disposizioni specifiche per la tutela del territorio dai rifiuti prodotti da chi fuma o da chi mastica gomme o deve smaltire altri piccoli oggetti. A tal fine i comuni dovranno istallare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

I produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovranno attuare apposite campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo (art. 232-bis del c).
Quello che però più ci interessa è l’introduzione di specifici divieti. In particolare è vietato e sanzionato:

• l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Sanzione da euro 30 a euro 150 aumentata sino al doppio(2)  (art. 232-bis, comma 3 –art. 255, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

•Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (art. 232-ter, comma 1– art. 225, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).. Sanzione da euro 30 a euro 150 (PMR euro 50)

 

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