DEPENALIZZAZIONI
Quanto mi piace questa nuova depenalizzazione della “guida senza patente”! (Pino Napolitano)
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante: “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67” (GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016; entrata in vigore 06/02/2016), che attua la delega contenuta nella Legge n. 67/2014, viene nuovamente depenalizzata la parte centrale del comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada. Rinunciamo, in questa sede, a ripercorrere la lunga e triste vicenda evolutiva che ha riguardato questa norma (nei diversi commi che le hanno dato ospitalità) e corro a descrivere i fatti nuovi:
Codice della Strada |
Codice della Strada |
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Art. 116 comma 15 |
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Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. | Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. |
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. | Nell’ipotesi di reiterazione dell’illecito depenalizzato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. |
Art. 116 comma 17 |
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Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. | identico |
Comincio con il dire che mi piace la depenalizzazione della “guida senza patente”, atteso che, la versione “criminale innocua” che è durata fino al gennaio 2016, resta priva di afflittività, quindi di nessuna utilità nelle strategie di contrasto alla insicurezza stradale.
La punizione della condotta di “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici”, all’alba del Decreto Legislativo di depenalizzazione, porta al solo pagamento di un’ammenda suscettibile di oblazione ex art. 162 c.p., di importo ben inferiore alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla novella; quindi non serve a nulla (se non a pochissimo).
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