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GUIDA ALTERATA
Imputata per guida in stato di alterazione fisica e psichica indotto da uso di stupefacenti (art. 187 cds), ricorre in Cassazione adducendo come motivo di ricorso che l’esame clinico, eseguito per stabilire l’uso di stupefacenti, non sia attendibile, poiché tale dato non consentirebbe di stabilire se l’assunzione è avvenuta nei giorni precedenti o immediatamente prima di mettersi al volante dell’auto.

La Corte Suprema considera fondato il motivo del ricorso e ritiene che il reato descritto dall’art. 187 cds non riguardi chi guida dopo aver assunto droghe, ma chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Quindi, per affermare la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, prima della guida, abbia assunto stupefacenti, ma che guidava nel sopraddetto stato di alterazione causato dall’assunzione di stupefacenti.
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