COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
Art. 126-bis, codice della strada: dichiarare il falso costituisce reato di “Sostituzione di persona” (M. Massavelli)

24 Febbraio 2016
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L’articolo 126-bis, codice della strada, al comma 2, prescrive che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo, responsabile di violazione alle norme comportamentali del codice della strada, che prevedono la decurtazione di punti dalla patente di guida, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, codice della strada, destinatario della notifica del verbale di accertamento della violazione, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i suddetti dati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286,00 a euro 1.142,00.
I dati possono essere comunicati mediante la compilazione del modulo sottostante, che viene allegato alla copia del verbale di contestazione della violazione, notificata all’interessato.

Allegato 1
alla circolare prot n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004

da COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE (*)

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