LEGGE 8 aprile 2016, n. 49 (GU n.87 del 14-4-2016)
Anche se impropriamente definita interpretazione autentica, comunque pare ormai confermato che l’effetto è retroattivo (e peraltro ciò risponde a criteri di equità sostanziale) È perciò evidente che questo potrà avere effetti “indesiderati” anche sulle somme già soggette a riscossione coattiva e, si può sostenere, in ogni fase del procedimento.