Le nuove modalità di imputazione contabile dei proventi del Codice della Strada nel Bilancio 2016 – 2018

di Claudio Malavasi I Comandanti siano obbligati, ai sensi dell’art. 7 del soprarichiamato d.lgs 118/2011 a riclassificare le entrate derivanti da violazioni al codice della strada nel proprio PEG 2016/2018 in modo tale che vi sia una correlazione

21 Aprile 2016
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La Commissione Arconet ha definito che “a decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l’obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione. Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L’obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale”.

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