Riscossione sanzioni per violazioni al C.d.S. non pagate

La maggiorazione di 1/10 ogni sei mesi è applicabile anche in caso di affidamento della riscossione a soggetti privati? Leggi la risposta dell’Anci

29 Aprile 2016
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DOMANDA:

Questa amministrazione inizierà a riscuotere i propri crediti, ivi compreso le sanzioni al Codice della Strada non oblate, a mezzo ingiunzione fiscale con società privata e non più tramite ruolo con Equitalia. Si chiedeva se sia ora applicabile la maggiorazione di 1/10 ogni semestre sulle sanzioni elevate da questo ufficio (CDS e regolamenti comunali) non oblate, ovvero oblate in ritardo con ingiunzione fiscale. Il quesito è rivolto in quanto sia l’art. 206 c.2 del Codice stradale che l’art. 27 della Legge 689/81 citano espressamente la parola “RUOLO” per cui il dubbio è che sull’INGIUNZIONE fiscale non debba applicarsi la maggiorazione.

RISPOSTA:

L’art. 27, l. 24 novembre 1981, n. 689, al 6° comma prevede che “…. in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”. Tale norma si applica anche alle sanzioni del codice della strada in virtù del richiamo espresso contenuto nell’art. 206, comma 1, c.d.s. La giurisprudenza, anche recente (Cass. 1884/2016), ha chiarito che la maggiorazione di cui si tratta ha carattere di “sanzione aggiuntiva”. Trattandosi di sanzione, pertanto, vige il principio di legalità (art. 1, l. 689). Pertanto, riteniamo, salvo diverse future interpretazioni giurisprudenziali, che non sia possibile applicare la maggiorazione fuori dei casi previsti dall’art. 27 sopra citato. In sintesi, riteniamo che la maggiorazione sia applicabile solo nel caso in cui la riscossione coattiva avvenga tramite ruolo. In tutti gli altri casi di riscossione, ivi compresa la riscossione a mezzo ingiunzione fiscale (come anche per le cc.dd. lettere pre-ruolo o avvisi bonari), riteniamo che la maggiorazione non sia applicabile.

Fonte: www.ancirisponde.ancitel.it