Lo stesso comma, tuttavia, esclude categoricamente l’applicazione di tale misura di favore in tutti casi in cui il conducente, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, abbia provocato un sinistro stradale. In questo senso la Cassazione conferma la legittimità nella norma ed eslcude qualsiasi dubbio interpretativo.
Lo stato di ebbrezza esclude sempre la conversione della pena
Nessun dubbio interpretativo per la Cassazione: niente lavori di pubblica utilità
L’art. 186, comma 9 bis, del C.d.S. prevede che le pene detentive e pecunairie previste per il reato di “Guida sotto l’influenza dell’alcool” possano essere convertite dal giudice con quella del lavoro di pubblica utilità (ai sensi e nei limiti di applicazione previsti dal d.lgs.274/2000).
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