Sosta senza pagamento della tariffa: nuovi limiti al ricorso

La Cassazione stabilisce che  non è possibile dedurre nel giudizio di opposizione i vizi del procedimento di formazione della delibera comunale di concessione del servizio

7 Luglio 2016
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La Cassazione, decidendo in merito al ricorso presentato da un automobilista sanzionato per non aver posto in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta in parcheggio dato in concessione ad una società privata, afferma che “ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell’adozione dell’ordinanza opposta”. I vizi dell’iter di formazione delle delibere e degli altri atti comunali, anche se questi costituiscono il presupposto dell’accertamento e quindi dell’irrogazione della sanzione, non possono sempre e comunque essere dedotti in giudizio.

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