Quest’ultimo infatti, a fini assicurativi, non può essere considerato come un ‘istruttore irregolare’ oppure come un ‘assistente alla guida’ – figura peraltro sconosciuta all’ordinamento giuridico – ma deve sempre essere considerato un semplice terzo trasportato e la sua eventuale cooperazione allo scaturire dell’evento dannoso – dalla condotta colposa del conducente della vettura – comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento e non, al contrario, una totale esclusione dalla copertura assicurativa.
Sinistro durante esercitazione di guida con ‘istruttore irregolare’
Per la Suprema Corte la Compagnia Assicurativa non può negare il risarcimento all’unico accompagnatore dell’esercitando anche se ha conseguito la patente da meno di dieci anni