– “Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo”;
– “Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida.” Segue l’elencazione da parte del Ministero della varie fattispecie.
Inoltre il Ministero rammenta che: “Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.”
In conclusione, il MIT ribadisce che “Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria)”.
Consulta la Circolare prot. 21284 del 28.09.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti