Nuova Circolare del MIT sulla formulazione del giudizio di idoneità nella prova di guida

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare prot. 21284 del 28.09.2016, fornisce alcune puntualizzazioni “in merito alla formulazione del giudizio di idoneità del candidato al termine della prova nel traffico dell’esame pratico per il conseguimento della patente di guida” ed evidenzia in particolare le violazioni che comportano un giudizio di non idoneità

24 Ottobre 2016
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In riferimento alla formulazione del giudizio al termine della fase nel traffico della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, Il Ministero ricorda che “il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore”. Tra questi comportamenti, il MIT cita in particolare:
– “Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo”;
– “Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida.” Segue l’elencazione da parte del Ministero della varie fattispecie.
Inoltre il Ministero rammenta che: “Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.”
In conclusione, il MIT ribadisce che “Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria)”.
Consulta la Circolare prot. 21284 del 28.09.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti