Autovettura su pista da sci: non è circolazione di veicolo
Per la Suprema Corte non sono sufficienti “né il movimento di un veicolo senza rotaie né la sua presenza in un luogo anche pubblico o a uso pubblico per ricondurre l’eventuale incidente che ne possa derivare nella specifica fattispecie della circolazione stradale”.
L’introduzione di una autovettura – chiariscono i giudici della Cassazione – in un’area destinata esclusivamente all’esercizio di uno sport come lo sci, che non si pratica mediante veicoli a motore o comunque mediante veicoli indicati dal Codice della strada come idonei a realizzare la circolazione, non conduce all’applicabilità dell’articolo 2054 C.C. nell’ipotesi in cui il veicolo venga a contatto con uno sciatore.
E anche qualora si voglia qualificare l’attrezzo di tale sport come un veicolo, questo non rientra tra i veicoli soggetti alla disciplina dei Codice della Strada.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 21254 del 20.10.2016