Attestazione di conformità del verbale e segnaletica verticale: interviene la Corte di Cassazione

Due importanti princìpi ribaditi dalla Cassazione. Il verbale meccanizzato non necessita di attestazione di conformità all’originale e, in presenza di segnaletica verticale per la sosta a pagamento, gli stalli blu non sono indispensabili per la validità della prescrizione.

14 Dicembre 2016
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Due importanti princìpi espressi dalla Corte di Cassazione. Il verbale meccanizzato non necessita di attestazione di conformità all’originale e in presenza di segnaletica verticale per la sosta a pagamento gli stalli blu non sono indispensabili per la validità della prescrizione.

Il caso
A seguito di contestazione di violazione dell’art. 7, commi 1, lett. f), e 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta, l’imputato ricorre in Cassazione lamentando la mancanza di attestazione di conformità all’originale e la mancata contestuale notificazione di copia autentica del verbale originale; l’imputato lamenta inoltre l’assenza di segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

I giudici della Suprema Corte ricordano infatti che, secondo la giurisprudenza consolidata, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale”.

In merito alla seconda doglianza, la Cassazione ribadisce, in conformità a precedente giurisprudenza, tra l’altro, che  la segnalazione verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto.

Consulta la Sentenza n.24999 del 6.12.2016 della Corte di Cassazione