Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni per violazione al C.d.S.: l’illuminazione stradale può essere ricompresa

Gli interventi relativi all’illuminazione stradale rientrano in linea teorica nell’ambito degli interventi finanziabili con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208 C.d.S. Lo  ha chiarito la Corte dei conti

2 Febbraio 2017
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Con Deliberazione n. 68 /2016 la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria ha risposto all’istanza del Comune di Cogoleto (GE) circa l’ottenimento di un parere relativamente all’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, secondo la disciplina individuata dal comma 4, dell’art. 208 C.d.S.

Richiesta ammissibile se soddisfa innanzitutto requisiti procedurali e oggettivi concernenti la contabilità pubblica

In primis, la Corte dei conti valuta che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Risulta anche soddisfatto il requisito oggettivo in quanto il quesito rientra nella materia di contabilità pubblica riguardando la corretta gestione di alcuni ambiti della spesa pubblica finanziata con entrate di natura particolare vincolate nel loro utilizzo. Nello specifico, la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Cogoleto concerne la corretta interpretazione ed applicazione del comma 4, dell’art. 208 del d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale si crea un vincolo di destinazione per le entrate derivanti dalla sanzioni per violazioni al codice della strada, somme che devono essere utilizzate, tra l’altro, per interventi in materia di sicurezza stradale.

L’illuminazione pubblica può essere ricompresa tra gli interventi ex art. 208 C.d.S.

L’illuminazione pubblica, in astratto, sembra poter essere ricompresa in quegli interventi che soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 208. In tal senso, chiarisce la Corte:

“un indice sintomatico è rappresentato dal bilancio armonizzato che al programma 0803 ricomprende le spese relative a “viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica”. Inoltre la stessa norma individua, tra gli interventi finanziabili con le entrate in esame, la manutenzione delle strade. In tale ambito non si può escludere che vengano ricompresi anche gli impianti di illuminazione che costituiscono parte integrante delle strade (manutenzione delle strade da non confondere con il rifacimento del manto stradale)”.

Alla luce di quanto evidenziato, gli interventi relativi all’illuminazione stradale rientrano in linea teorica nell’ambito degli interventi finanziabili con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada: spetterà all’Amministrazione comunale, nell’ambito della proprie scelte finanziarie che attengono al merito dell’azione amministrativa, individuare concretamente gli interventi finanziabili.

Quello che conta è il collegamento tra intervento e sicurezza stradale

Come osserva la Corte dei conti, ciò che rileva è il collegamento tra intervento e sicurezza stradale. Per comprendere meglio cosa si intende, i giudici portano l’esempio del caso opposto: il collegamento mancherebbe se l’intervento riguardasse l’illuminazione di un parco pubblico o di una zona cittadina nei quali non vi fosse interferenza con la circolazione delle autovetture. In sintesi:

“Una volta dimostrato, mediante una procedura valutativa corretta (esplicitata nelle motivazioni degli atti amministrativi conseguenti alle scelte effettuate dall’Ente locale), il nesso tra intervento finanziato e finalità perseguite dall’art. 208 cit., questa Sezione non ritiene che vi siano a priori preclusioni in ordine all’ampiezza delle scelte compiute dall’Amministrazione pubblica”.

Consulta: Corte dei conti, Deliberazione n. 68 del 13.6.2016