Cronotachigrafo alterato: responsabilità dell’azienda

Alterazione del cronotachigrafo da parte dell’azienda: rapporti tra l’articolo 179 del Codice della Strada e articolo 437 del Codice Penale. Sentenza Corte di Cassazione n. 13937/2017

29 Marzo 2017
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Nel caso in esame da parte della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13937 del 22.3.2017,  si contesta all’imputato (titolare di ditta) di avere posto in pericolo, mediante l’indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori (il conducente del veicolo), tanto che sussiste il requisito richiesto dalla norma incriminatrice ex art. 437 C.P. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

Principio di specialità

La riflessione ruota attorno al Principio di specialità: in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra.

Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell’infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 437, comma secondo, cod. pen., una circostanza aggravante

Alterazione del cronotachigrafo da parte dell’azienda: rapporti tra l’articolo 179 del Codice della Strada e articolo 437 del Codice Penale

Ad avviso della Cassazione, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al «cronotachigrafo», mentre la norma del codice penale parla più genericamente di «impianti, apparecchi o segnali», rispetto al delitto di cui all’art. 437 cod. pen.  tanto da escluderne l’applicazione al caso concreto.

“I destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l’art.  437 c.p. punisce chi «omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia», mentre l’art. 179 cod. strada solo chi «circola» o «il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto… che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.”

Se in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, per i giudici della Suprema Corte è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme.

Le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen. esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 cod. strada e da ravvisare al più una mera interferenza.

Non sono solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche gli utenti della strada

In proposito è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel senso di riconoscere all’art. 437 cod. pen. un ambito di applicazione che coinvolge non solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche i terzi.

La Cassazione afferma che:

«ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 cod. pen., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro»

così ricomprendendosi anche, nell’ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, gli altri utenti della strada che possono venire in contatto con la fonte di pericolo.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 13937 del 22.3.2017