Concetto di incidente stradale ai fini dell’aggravante

Non è necessario che il conducente in stato di ebbrezza abbia determinato danni a cose o a persone, ma è sufficiente che abbia causato una turbativa alla circolazione potenzialmente idonea a provocarli, come la fuoriuscita dalla strada o l’urto contro un ostacolo.

11 Aprile 2017
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La Corte di Cassazione , con Sentenza n. 17178, pubblicata il 31.3.2017, esamina il caso di un ricorso ad una condanna per guida in stato di ebbrezza. L’imputato avrebbe condotto il suo motociclo, peraltro in orario notturno, dopo aver fatto uso di sostanze alcoliche. Il fatto è aggravato ai sensi del comma 2-sexies, per avere il conducente causato un sinistro stradale.

Incidente stradale: il parere della giurisprudenza

I giudici, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ricordano il costante orientamento della giurisprudenza a proposto dell’aggravante prevista per aver causato un incidente stradale a causa dello stato di ebbrezza:

 

“ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, co. 2bis CDS (aggravante dell’aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose”.

Insomma per la giurisprudenza è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico che sia anche solo potenzialmente idonea a determinare danni. Il conducente ubriaco al volante di un’auto che sbanda e colpisce il guardrail, per fare un possibile esempio, integra l’aggravante di cui sopra anche se non causa danni ad altri veicoli o ad altre persone.

 

Per saperne di più, consultate a questo link la Sentenza n. 17178 del 31.3.2017, Corte di Cassazione.