Nozione di incidente stradale: se ne occupa la Cassazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 34909/2017: la Corte di Cassazione ricorda che per incidente stradale si deve intendere anche la semplice perdita di controllo del veicolo con fuoriuscita dalla carreggiata, o l’urto contro ostacoli fissi.

25 Luglio 2017
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La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame (la n. 34909/2017), si occupa del caso di un sinistro stradale, andando a definire la nozione di incidente ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S.e della possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.

I giudici ricordano in particolare che la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Ancora:

“quando il codice della strada fa riferimento a un “incidente” intende riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 189 C.d.S. t che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso“.

Consulta la Sentenza n. 34909/2017, Corte di Cassazione