Verbale riprodotto con sistemi meccanizzati: non necessita né di firma autografa né di una specifica dichiarazione di conformità

Cassazione civile, ordinanza 7/11/2017, n. 26396

15 Dicembre 2017
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A seguito del verbale di accertamento della violazione dell’art. 158 C.d.S, per sosta del veicolo in doppia fila un automobilista propone ricorso denunciando:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 in quanto non si era  tenuto conto che la norma citata consente la sosta del veicolo in doppia fila a coloro i quali detengono il contrassegno invalidi, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, e che nel caso in esame il verbale impugnato non conteneva alcun riferimento all’intralcio o al disagio scaturito dal veicolo parcheggiato dal ricorrente.

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 39 del 1993, nonché vizio di motivazione (omessa, carente, illegittima e/o illogica), e contesta la norma indicata nei verbali di accertamento di violazione del codice della strada, i quali necessiterebbero della sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati in quanto, come rilevato dalla Corte, il veicolo, in assunto munito del permesso invalidi intestato al padre dell’opponente, non era esonerato dall’osservanza dei divieti imposti dal citato art. 158, e che, inoltre, l’opponente non aveva allegato né provato che al momento dell’infrazione il veicolo fosse adibito a trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno.

Per altro verso, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dall’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 4, art. 385 reg. esec. C.d.S., commi 3 e 4 e D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2. La norma da ultimo indicata prevede che, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne.

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