Condannato il ciclista ubriaco e senza giubbotto “salvavita” coinvolto in un incidente

Cassazione penale, sentenza 23/11/2017, n. 53275: fatale il tamponamento ed il prelievo ematico

18 Dicembre 2017
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Ubriaco alla guida della propria bici «in ora notturna e fuori dal centro abitato» senza indossare «il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità», il ciclista non era stato visto dal conducente di un ciclomotore che, sopraggiungendo da dietro, lo aveva tamponato.

A rendere più grave la sua posizione, poi, anche il prelievo ematico effettuato in ospedale dopo l’incidente, prelievo che aveva permesso di riscontrare un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge.

Per i Giudici della Cassazione sono evidenti le colpe del ciclista, la violazione del codice della strada compiuta dal ciclista, che a causa delle proprie condotte, cioè l’essersi messo alla guida del velocipede dopo aver bevuto e senza giubbotto ‘salvavita’, ha provocato l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche un ciclomotore.

Definitiva la condanna a 12 mesi di arresto e al pagamento di 3mila e 300 euro di ammenda.

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