Classificazione dei veicoli trainati e Ganci di traino

Circolare MIT, 4/1/2018, prot. n. 134: Regolamento (UE) 167/2013 – Rettifica della Circolare prot. 29058 del 30.12.2016

16 Gennaio 2018
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In sede di prima applicazione della nuova normativa è risultato necessario chiarire alcune definizioni, in particolare, relativamente a quella del “rimorchio” laddove viene indicato un rapporto pari o superiore a 3,0 fra massa massima a pieno carico e massa a vuoto quale condizione per l’inquadramento nella categoria R.

Si riporta la definizione di rimorchio in base al testo in lingua italiana della MR: “qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi 0 al trattamento di materiali, in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è pari o superiore a 3,0“.

Il rapporto pari o superiore a 3,0 deve intendersi riferito solo alla seconda tipologia di rimorchi, cioè quelli destinati essenzialmente al trattamento dei materiali. Per la prima tipologia, cioè quelli destinati essenzialmente al trasporto, non sussiste tale vincolo in quanto la destinazione del veicolo (trasporto di carichi) è sufficiente a definirne l’inquadramento nella categoria R indipendentemente dal rapporto tra massa massima a pieno carico e massa a vuoto.

Quanto sopra esposto conferma altresì la definizione e l’inquadramento dei veicoli trainati di cui all’art. 3, punto 10) “attrezzature intercambiabili trainate” dal momento chetali veicoli devono sempre essere caratterizzati, oltre che da una specifica attrezzatura, anche da un rapporto inferiore a 3,0 fra massa complessiva a pieno carico e la massa a vuoto, se ovviamente sono attrezzati anche per il carico.

La circolare fornisce anche modifiche alla circolare prot. 29058 del 30/12/2016 contente le procedure di trasposizione delle omologazioni globali.

La presente circolare verrà applicata con decorrenza dal 01/02/2018.

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