L’art. 131-bis codice penale è applicabile solo in casi di rilievo modesto

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen. è intervenuta la III sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 4203 del 30 gennaio 2018

22 Febbraio 2018
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La Corte ha affermato che detto articolo presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.

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