IL CASO – Obbligo di rilevare gli incidenti con soli danni

In riferimento alla circolare del Min. Int. nr. 225/b/2007 si richiede una interpretazione riguardante l’obbligatorietà di intervento in caso di incidente stradale con soli danni a cose da parte delle forza di polizia

6 Marzo 2018
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In riferimento alla circolare del Min. Int. nr. 225/b/2007 si richiede una interpretazione riguardante l’obbligatorietà di intervento in caso di incidente stradale con soli danni a cose da parte delle forza di polizia.

Considerato che il compito di P.S. in caso di incidenti è rilevare le infrazioni e che comunque alla presenza di incidente una delle parti commette una infrazione al C.d.S., è corretto da parte dell’organi di polizia, anche quando le parti rifiutano l’intervento, procedere al solo compito di assicurare le condizioni di sicurezza e viabilità evitando di rilevare le infrazioni connesse all’incidente stesso, e quelle ancor più gravi non connesse allo stesso incidente (patente scaduta, revisione scaduta ecc.).

E’ corretto non sanzionare per esempio, uno che provoca un incidente perché non rispetta un segnale di STOP solo perché non richiede l’intervento dell’organo di polizia giunto sul posto mentre il conducente che viene sorpreso a non rispettare lo stesso segnale senza provocare incidente contravvenzionarlo?

Considerato, inoltre, che un incidente nell’immediatezza viene considerato “senza feriti” e poi magari, successivamente, una delle parti accusa malori generali e quindi trasformare lo stesso incidente “con feriti”, in questo caso non si commette reato di cui all’art. 328 C.P. omissione di atti di ufficio?

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