IL CASO – Decurtazione dei punti e prescrizione del reato

Violazione di cui all’art. 186/2° c. lett. B commessa il 20.03.2011 che oltre all’aspetto penale prevedeva 10 punti di decurtazione e ritiro patente. Trascorsi circa 6 anni dall’evento e più precisamente il 14.12.17, arriva dal Tribunale la sentenza che riporta la seguente dicitura: “rilevato che il reato contestato è prescritto per avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione

12 Marzo 2018
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Il fatto in questione è il seguente:

Violazione di cui all’art. 186/2° c. lett. B commessa il 20.03.2011 che oltre all’aspetto penale prevedeva 10 punti di decurtazione e ritiro patente. Trascorsi circa 6 anni dall’evento e più precisamente il 14.12.17, arriva dal Tribunale la sentenza che riporta la seguente dicitura: “rilevato che il reato contestato è prescritto per avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione e che non sussistono elementi per il proscioglimento nel merito – visto l’art. 129 c.p.p. – dichiara non luogo a procedere nei confronti del sig.— perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Atti all’Organo Accertatore ed al Prefetto per quanto di competenza in ordine alla sanzione amministrativa”.

Sulla base di tale sentenza la decurtazione dei 10 punti previsti deve essere fatta o la prescrizione/estinzione suddetta comprende anche i punti?

Nel caso non fossero da decurtare perché Il Tribunale ci inoltra tale sentenza con la dicitura: “Atti all’Organo Accertatore ed al Prefetto per quanto di competenza in ordine alla sanzione amministrativa”?

Preciso che nel caso in contesto non era previsto il sequestro del veicolo ma solo la sospensione/revisione della patente che il soggetto ha regolarmente scontato all’epoca dei fatti.

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