Revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 C.d.S.

TAR Marche, sentenza 16/3/2018, n. 189: investimento pedone e revisione della patente

26 Aprile 2018
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Il Tar Marche ha respinto il ricorso di un automobilista al quale la Motorizzazione aveva disposto la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., per aver investito un pedone provocandogli gravi lesioni personali.

L’art. 128 C.d.S. sancisce che la revisione della patente debba essere disposta laddove sorgano dubbi sulla permanenza in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici. È obbligatoria, ai sensi del comma 1-ter, ogni volta che un conducente, coinvolto in un sinistro, abbia provocato lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata un’infrazione a detto codice comportante la sospensione della patente.

Il G.A. deve solo vagliare se il competente ufficio della Motorizzazione «abbia dato adeguatamente conto della sussistenza di fondati dubbi circa il mantenimento in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici indispensabili per poter conseguire e/o conservare la patente di guida» come per altro sancito dall’art. 128, comma 1-ter.
La motivazione del provvedimento contestato era adeguata perché basata su queste circostanze e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia stradale.

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