Il MIT, con il chiarimento, ha stabilito che la deroga in questione è applicabile anche ai mezzi che circolano carichi purché rispettino due requisiti:
– che il mezzo non si trovi ad una distanza superiore ai 50 Km dalla sede dell’impresa, a decorrere dall’inizio del divieto;
– che l’autista dimostri, agli organi accertatori, che si trovi nel mezzo di un viaggio di rientro alla sede dell’impresa.
Per il Ministero non è ritenuta essenziale la condizione che il veicolo debba viaggiare a vuoto perché, lo stesso, potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un’eventuale rottura di carico oppure potrebbe essere predisposto per un nuovo trasporto il giorno successivo.
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