Condotta imprudente del motociclista: esclusa la responsabilità del Comune

Cassazione civile, ordinanza 9/5/2018, n. 11023: discutibili le condizioni della strada, ma la condotta imprudente alla guida esclude il risarcimento

22 Maggio 2018
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Il caso. Una buca – causata dal dislivello creato da un tombino – tradisce un giovane motociclista, che perde il controllo del veicolo e finisce la propria corsa contro un’automobile, il forte impatto provoca la morte del ragazzo.

Al Comune, sotto accusa, vengono contestate le discutibili condizioni della strada, ma, secondo i Giudici, la ricostruzione dell’episodio permette di considerare colpevole proprio il motociclista, alla luce della elevata andatura da lui tenuta, viste anche le condizioni della strada.

Per la Cassazione è impossibile considerare colpevole l’ente locale, pur a fronte del dislivello, provocato dal tombino, che ha tradito il motociclista; prevalente è la valutazione del comportamento tenuto dal giovane alla guida della moto. Più precisamente, egli ha tenuto «una condotta imprudente, con una andatura elevata e inadeguata» alla strada, e questo dato cancella ogni possibile contestazione nei confronti del Comune.

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