Omicidio colposo ai danni del ciclista tamponato su strada agricola buia

Cassazione penale, sentenza 29/5/2018, n. 24109: automobilista condannato

27 Giugno 2018
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Il caso. Un ciclista mentre percorreva in tarda serata la strada posta al di fuori del centro abitato, in zona agricola priva di illuminazione, veniva tamponato dal conducente di un autocarro, che lo seguiva nella medesima corsia, urtandolo a terra e cagionandogli numerose ferite che ne provocavano l’immediato decesso.

L’automobilista veniva ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo ai danni del ciclista, aggravato dalla violazione di norme del C.d.S..

L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando sia l’illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado, dato che la Corte territoriale ha fatto riferimento alla violazione dell’art. 149 C.d.S. come capo di imputazione, per poi ipotizzare un sorpasso ex art. 148 C.d.S., con conseguente compromissione del diritto di difesa, sia l’insufficienza della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato ex art. 43 c.p.: la situazione di pericolo non era percepibile dall’imputato, il quale non poteva evitare lo scontro con la bicicletta mediante l’adozione di una condotta alternativa.
La Corte afferma che nel caso di specie l’imputato ha esercitato pienamente i suoi diritti di difesa, posto che l’istruttoria dibattimentale si è concentrata sulla dinamica del sinistro, con il solo accenno ad un eventuale sorpasso del velocipede, non incidendo ciò sulla pertinenza della motivazione della sentenza di secondo grado.

Il Supremo Collegio inoltre ha sottolineato che, in tema di reati colposi, l’elemento soggettivo del reato richiede non solo che l’evento dannoso sia prevedibile, ma anche che lo stesso sia evitabile dall’agente mediante l’adozione di comportamenti cautelari idonei a tal fine, «non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato». La colpa del reato si configura nelle ipotesi in cui la cautela richiesta dall’agente avrebbe avuto importanti probabilità di successo, quando cioè l’evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, dando spazio alla cosiddetta «causalità della colpa».

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