La Corte di Giustizia Europea si esprime sull’ambito di applicazione del risarcimento assicurativo per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 dicembre 2017 della sesta sezione, in riferimento alla causa C-334/16, ha affrontato l’interpretazione del concetto di circolazione stradale in relazione al conseguente obbligo di copertura assicurativa

2 Luglio 2018
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La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 dicembre 2017 della sesta sezione, in riferimento alla causa C-334/16, ha affrontato l’interpretazione del concetto di circolazione stradale in relazione al conseguente obbligo di copertura assicurativa.

La sentenza è stata emessa in seguito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Corte provinciale di Albacete, in Spagna, la quale ha chiesto l’opinione dell’istituzione europea in merito al procedimento instaurato da un cittadino spagnolo contro una compagnia assicurativa.

In particolare, nel giugno del 2012 un ufficiale dell’esercito spagnolo stava partecipando a delle esercitazioni notturne in un campo di manovre militari situato a Chinchilla (Spagna), quando il veicolo militare a ruote, del quale era passeggero, si ribaltava. In conseguenza del sinistro, il militare si causava diverse lesioni.

Siccome la zona teatro dell’esercitazione militare e del sinistro non era destinata al transito di veicoli a ruote ma soltanto a quello di mezzi cingolati, la compagnia assicuratrice del veicolo ha negato il risarcimento invocando la normativa spagnola, secondo la quale la copertura assicurativa può avere effetto soltanto su terreni che, pur non essendo idonei alla circolazione, siano «comunemente utilizzati».

Convenuta la compagnia assicuratrice, il Tribunale di primo grado n. 1 di Albacete, con sentenza del 3 novembre 2015, respingeva il ricorso del militare con la motivazione che le sue lesioni non erano derivate da un «fatto relativo alla circolazione», poiché il veicolo a bordo del quale si trovava aveva attraversato un terreno non idoneo alla circolazione e non comunemente utilizzato.

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