Estinzione delle contravvenzioni per mezzo delle prescrizioni
La procedura ex art. 318-bis e ss. del D.lgs. 152/2006 è applicabile alle sole contravvenzioni che non abbiano causato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Tale procedura rientra nella competenza della Polizia Giudiziaria ma occorre evidenziare che questa non ha alcun carattere di obbligatorietà dipendendo da una valutazione di opportunità da parte di essa.
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