Istituzione e regolamentazione delle ZTL

20 Dicembre 2018
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La disposizione del dal comma 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (‘Nuovo codice della strada’, nella formulazione ratione temporis vigente), secondo cui “i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. (…) I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma (…)” non solo lascia gli enti locali liberi nella scelta se istituire o meno zone a traffico limitato, ma altresì lascia agli stessi un’amplissima modulazione di scelte disciplinari (entro i consueti limiti della non irragionevolezza), limitandosi soltanto a fissare taluni limiti in positivo ed altri in negativo.

 

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