Disturbo della quiete pubblica

19 Giugno 2019
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Per l’integrazione del reato previsto dall’art. 659 cod. pen. non sono necessarie specifiche indagini tecniche

La Corte di Cassazione III sez. pen. con la sentenza n. 9699 del 5 Marzo 2019 in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, ha riaffermato il principio secondo cui per l’integrazione del reato previsto dall’art. 659 cod. pen. è sufficiente l’idoneità  della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse  e che l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti) in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.

 

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