Sulla strada vige l’obbligo di prevedere anche le eventuali negligenze e imprudenze altrui

21 Agosto 2019
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Corte di Cassazione sez. IV penale, sentenza n. 36186 del 19 agosto 2019

CONSIDERANDO IN FATTO

1. Con pronuncia del 24 maggio 2018 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Rimini del 14 febbraio 2017, ritenute le attenuanti generiche concesse equivalenti all’aggravante, rideterminava la pena nei confronti di EL in mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 589 comma 2 cod.pen. e confermava nel resto l’impugnata sentenza in ordine alle conseguenti sanzioni amministrative ed al risarcimento dei danni alle parti civili.

2. La vicenda oggetto di accertamento concerne il sinistro stradale del 4 giugno 2015 occorso in Rimini allorquando, alla guida della sua vettura, la L, effettuando una manovra di svolta a sinistra entrava in collisione con il motocilista M. che perdeva il controllo del mezzo e, cadendo con esso, a seguito del violento urto con l’autovettura, riportava lesioni personali dalle quali conseguiva la morte. Il giudice distrettuale riconosceva profili di colpa nella condotta della L perché, pur in presenza di un concorso di colpa del M che procedeva a velocità sostenuta in quel tratto di strada, essa non aveva concesso, nell’effettuare la svolta a sinistra, la dovuta precedenza al motociclista, in violazione di quanto disposto dall’art. 145 comma 2 codice della strada. Specificamente la Corte, disattendendo le censure mosse con l’atto di appello, riteneva che la condotta dell’imputata potesse essere qualificata come “fattore originario di rischio” mentre quella della vittima, anche se connotata da un profilo colposo, non potesse assurgere a fattore anomalo, eccezionale ed atipico tale da interrompere il nesso causale tra l’evento e la condotta della L, ponendosi come mera occasione del fatto.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputata per mezzo del suo difensore articolando due distinti profili di doglianza. Con la prima articolazione rilevava l’omessa motivazione della Corte d’Appello in ordine alla sussistenza della violazione della regola cautelare. In particolar modo riteneva la ricorrente che il giudice territoriale si fosse limitato ad asserire la sussistenza del nesso di causalità senza fornire alcuna motivazione rispetto a quanto sollevato in gravame circa l’effettiva violazione delle norme prudenziali.

Con un secondo motivo la difesa deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in riferimento alla sussistenza del nesso di causalità. La Corte, ad avviso della ricorrente, aveva omesso di motivare le ragioni per le quali la condotta del M non potesse ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale. Eccepiva inoltre l’erronea applicazione degli artt. 41 e 43 cod.pen. e 192, comma 2, cod.proc.pen. In particolare rilevava come la condotta del M non potesse essere prevedibile e, conseguentemente, l’accadimento non potesse dirsi costituire concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava a tutelare. Da ultimo veniva rilevato che la verifica della c.d. concretizzazione del rischio era stata svolta in sede di accertamento del nesso causale tra condotta ed evento mentre, più correttamente doveva essere vagliata solo dopo l’accertamento del nesso di condizionamento materiale tra condotta ed evento e dopo quello della violazione della regola cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non risulta fondato e va rigettato. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La difesa censura la mancata risposta della Corte d’Appello alle doglianze mosse con atto di gravame nei confronti della sentenza di primo grado. Sostiene il ricorrente che, nonostante si sia rilevata la insussistenza della violazione delle regole cautelari, il giudice distrettuale non abbia risposto a tale censura e si sia limitato a ribadirne l’esistenza. Ebbene, come correttamente rilevato anche nella qui dinanzi impugnata sentenza, il motivo d’appello non involgeva la sussistenza o meno della violazione degli artt. 145 e 154 cod. della strada ma il corretto giudizio sulla causalità della colpa. Dalla lettura dell’atto emerge che la ricorrente si sia limitata, nella parte conclusiva della doglianza, a ipotizzare tale insussistenza senza però argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione del GUP presso il Tribunale di Rimini, così come prescritto dall’art. 581 lett. c) cod.proc.pen. Potendosi quindi affermare che il motivo d’appello riguardava solo l’erronea ricostruzione del giudice di prime cure della prevedibilità ed evitabilità dell’evento (c.d. concretizzazione del rischio), è possibile concludere che su tale questione, non essendo stata contestata in grado d’appello, si sia formato giudicato c.d. interno.

2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento e deve essere rigettato. Si assume che la condotta della vittima potesse configurare una causa eccezionale, atipica e non prevedibile pertanto idonea, di per sé, a provocare l’evento e tale da escludere che il c.d. comportamento alternativo lecito l’avrebbe evitato. Il tema della prevedibilità della condotta altrui, in questo caso della persona offesa, è ricorrente nella materia che ci occupa. Si è riconosciuto che questa indagine involge il c.d. principio di affidamento, principio che costituisce applicazione del rischio consentito: nelle attività che espongono la comunità a rischi l’interprete si è chiesto se la diligenza dell’agente debba estendersi sino alla previsione delle condotte incaute altrui. È stato ritenuto che, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili ed ancora che il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita (Sez. 4, Sentenza n. 32202 del 15/07/2010 Rv. 248354; 15.11.2013 Saporito, Rv. 259277; 22.4.2016, Gennari, n. 27059).

2.1 Limite a questa configurazione è quindi quello della prevedibilità, in assenza della quale non è possibile parlare di colpa in concreto. Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, parametrando il comportamento dell’imputato a quello del c.d. agente modello razionale, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento. È stato anche specificato che il giudizio sulla prevedibilità ex ante ha diversa portata a seconda se ad essere violate siano regole cautelari rigide ovvero elastiche: si ritiene che nelle prime la previsione di verificazione dell’evento che la regola mirava a prevenire è, di fatto, implicita nella regola stessa, nelle seconde, invece, l’accertamento in concreto necessita di una attenta valutazione per la corretta individuazione di quest’elemento.

3. Ebbene, nel caso in esame la corte giudicante ha ritenuto che il dovere di concedere la precedenza, di cui all’art. 145 cod. della strada “è volto anche a prevenire il concreto rischio che il veicolo, che di quel diritto gode, facendo affidamento sul fatto di avere diritto di procedere sulla propria condotta di guida, non usi la massima prudenza e violi a sua volta alcune norme del codice della strada, ovvero è rispettato il c.d. principio di concretizzazione del rischio”. Ha poi precisato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che l’esclusione di responsabilità dell’utente della strada che cagioni a terzi un infortunio sia ravvisabile solo quando la condotta dello stesso risulti immune da qualsiasi addebito, tanto di colpa specifica quanto di colpa generica, ponendosi solo in questo caso come mera occasione dell’evento e non come sua concausa.

4. Ebbene, correttamente la Corte ha rimarcato che entrambe le condotte, della L e del M, sono state causa dell’evento, ma che, anche alla luce del rilievo per cui la vittima teneva una velocità non adeguata ma comunque al di sotto del limite massimo consentito, la condotta della ricorrente si sia posta come condizione necessaria dell’evento mortale. Da ciò ha escluso che la concausa, ossia la velocità tenuta dalla vittima, potesse essere idonea di per sé a cagionare l’evento e che, quindi, l’osservanza della regola cautelare, alla luce di un giudizio controfattuale, sarebbe stata idonea ad evitare l’evento mortale. Né d’altro canto poteva nel caso in specie operare il principio dell’affidamento in presenza di una precedenza di fatto, la quale sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.IV, 8.7.2009, Ianniello, 240900; 28.9.2009 Pradolin rv 244886).

5. In considerazione di quanto suesposto la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna pare logica e congrua, aderente con i principi dettati nella materia di responsabilità colposa per violazione delle regole cautelari in tema di circolazione stradale, pertanto si impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione sostenute dalla difesa delle parti civili che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.