Le nuove zone rosse dal 15 novembre 2020

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

16 Novembre 2020
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Con l’ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020, che ha integrato quella del 4 novembre 2020 e quella del 10 novembre, alcune regioni sono passate al livello di criticità maggiore; quindi, nell’arco di appena 10 giorni alcune zone che erano inizialmente zona gialla, sono passate a zona arancione con effetto dall’11 novembre a zona rossa con effetto dal 15 novembre, a significare la velocità con la quale la situazione dei contagi cambia nell’arco di brevissimo tempo.

A tale classificazione consegue l’applicazione delle ulteriori misure di prevenzione elencate nell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020, che si aggiungono a tutte le altre previste dal medesimo decreto e a quelle del decreto legge 33/2020.

Le prescrizioni imposte in ragione dell’aggravamento della situazione sono applicabili dal 15 novembre 2020, per 15 giorni, salvo modifiche.

Le violazioni alle prescrizioni specifiche imposte per le zone rosse sono le seguenti.

  • Effettuava uno spostamento in entrata in uscita all’interno dal territorio individuato dall’ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020 come zona con scenario di massima gravità e rischio elevato (zona rossa), non sussistendo alcuna delle deroghe previste dall’articolo 3, comma 4, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020 (4).
  • Non rispettava la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, non sussistendo alcuna delle deroghe previste dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del DPCM 3 novembre 2020 (5) (6).
  • Non rispettava l’obbligo di chiusura dei mercati, non trattandosi di attività di vendita di soli generi alimentari (7)
  • Non rispettava la sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.) (8)
  • Effettuava la ristorazione da asporto oltre le ore 22.00
  • Dopo l’acquisto di alimenti e bevande da asporto le consumava sul posto
  • Dopo l’acquisto di alimenti e bevande da asporto le consumava nelle immediate adiacenze del locale dove era avvenuto l’acquisto
  • Quale titolare del servizio di ristorazione da asporto consentiva la consumazione sul posto
  • Non rispettava la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020 (9)
  • Non rispettava l’obbligo di sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto
  • Non rispettava la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • Svolgeva non individualmente attività motoria
  • Svolgeva attività motoria non in prossimità della propria abitazione
  • Svolgeva attività motoria senza il rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
  • Svolgeva attività motoria senza utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • Svolgeva attività sportiva non all’aperto
  • Svolgeva attività sportiva non in forma individuale

 

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