Articoli 354 e 356 c.p.p., 114 disp. att. c.p.p. – articoli 186 e 187 codice della strada. L’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore in caso di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze

di Massimo Ancillotti

21 Giugno 2021
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Anche solo scorrendo in modo non particolarmente approfondito le sentenze della Corte di Cassazione delle ultime settimane emerge in modo evidente l’attualità, peraltro non risalente solo a questi ultimi tempi, dei problemi legati all’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore in occasione degli accertamenti dello stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze di cui agli articoli 186 e 187 codice della strada.

Tralasciando ormai dubbi superati, non è più consentito revocarsi in dubbio né in dottrina né in giurisprudenza che gli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze rientrino nell’ambito degli accertamenti urgenti su persone di cui all’articolo 354 c.p.p. Quindi etilometro, accompagnamento presso più vicino comando e accertamenti sanitari presso struttura ospedaliera o accertamenti coattivi ex articoli 589-bis e 590-bis c.p. sono sicuramente qualificabili come accertamenti urgenti su persone ex articolo 354 c.p.p. e come tali sottostanno al regime di preventivo avviso di cui all’articolo 114 disp. att.. Tale disposizione precisa che nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 c.p.p. (tra cui quelli di cui all’articolo 354) la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Il problema non è più, quindi, se deve essere dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore – aspetto ormai non più controverso e risolto in termini affermativi – quanto quello di individuare le corrette modalità con cui tale avviso deve essere realizzato in termini concreti in presenza delle numerose e diversificate ipotesi con cui lo stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze può essere accertato, nonché quello della soluzione da dare ai tanti casi particolari che la complessa materia in osservazione può proporre.

Proviamo, quindi, ad analizzare le varie ipotesi proponendo, soprattutto alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, semplici soluzioni operative.

I riferimenti normativi dell’obbligo

Partiamo dall’approdo iniziale, già sopra perimetrato.

L’art. 114 disp. att. c.p.p., precisa che nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. L’articolo 356 contiene un elenco di atti tra cui rientrano anche quelli descritti nell’articolo 354 c.p.p., ossia verbali di accertamenti urgenti su cose, luoghi e persone e, tra questi, ormai, senza più alcun dubbio, tutti gli atti finalizzati all’accertamento dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze di cui agli articoli 186 e 187 codice della strada.

 

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