L’assicurazione RCA dei veicoli immatricolati all’estero

di Giuseppe Carmagnini

7 Luglio 2021
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L’articolo 125 del codice delle assicurazioni private dispone che per i veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.

Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione è assolto:

a) residualmente mediante contratto di assicurazione “frontiera, c.d. carta rosa;

b) quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo, c.d. copertura automatica;

c) ovvero, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.

Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

In base alla Decisione 2003/564/CE (1), e successive modificazioni e integrazioni, ciascuno Stato Membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio di altri Stati espressamente individuati, che sono soggetti alla “convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati” del 30 maggio 2002.

Il sistema è basato sull’istituzione, in ogni Stato aderente, di un “ufficio nazionale di assicurazione”, denominato bureau. Ogni bureau nazionale è membro dell’istituzione internazionale denominata Consiglio dei Bureaux. Nel tempo la Direttiva è stata modificata, estendendo la copertura automatica ad altre Nazioni, per cui si è provveduto a realizzare lo schema che segue. Infatti, ai sensi dell’accordo concluso il 30 maggio 2002 tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, ogni ufficio nazionale si rende garante alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, o nel territorio di Cipro, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria, indipendentemente dal fatto che detti veicoli siano assicurati o meno. Tale accordo ha trovato conferma nella decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, a decorrere dal 1° agosto 2003. L’accordo è stato poi esteso all’Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia (decisione 2004/332/CE della Commissione, del 2 aprile 2004 con effetto dal 30 aprile 2004).

Successivamente, l’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 2, per includere lo Stato di Andorra (decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006).

Ancora successivamente l’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 3, per includere gli uffici di Bulgaria e Romania (decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, con effetto dal 1° agosto 2007).

Il 29 maggio 2008, gli uffici nazionali di assicurazione hanno consolidato l’accordo, integrandolo con gli addenda n. 1, n. 2 e n. 3.

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