Gli ‘‘ausiliari’’ di Polizia Giudiziaria

Di Luca Ramacci

13 Luglio 2021
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L’ultimo comma dell’art. 348 c.p.p. prevede che, nello svolgimento della propria attività, tanto di iniziativa quanto delegata, la Polizia Giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per competenza e capacità che non possono rifiutare la propria opera.

Questa figura appare di rilevante importanza nell’accertamento di reati commessi con violazione delle norme urbanistiche e antinquinamento, come nel caso in cui si renda necessario avvalersi dell’opera di un tecnico per il prelevamento di campioni di reflui o di rifiuti solidi da analizzare, ovvero quando occorra procedere ad un sopralluogo nel corso del quale deve provvedersi alla misurazione di un terreno o al calcolo della cubatura di un manufatto, oppure nel caso in cui debba calcolarsi il quantitativo di inerti abusivamente asportato dal greto di un fiume.

L’importanza della figura dell’ausiliario è data, soprattutto, dal fatto che, spesso, gli atti compiuti dalla P.G. avvalendosi di tale supporto sono classificabili come ‘‘atti irripetibili’’ e, pertanto, idonei, come si vedrà in seguito, ad essere utilizzati dal giudice nella successiva fase dibattimentale del processo.

La legge non prevede alcuna formalità per la scelta dell’ausiliario e l’assegnazione dell’incarico allo stesso, ma è buona norma procedervi per iscritto anche al fine di evitare, – soprattutto qualora ci si debba avvalere dell’opera di dipendenti pubblici – ritardi o impedimenti rappresentati da ostacoli di natura burocratica frapposti dai superiori gerarchici della persona da nominare.

A tale scopo, potrà essere predisposta una richiesta scritta diretta o all’ufficio dal quale l’ausiliario dipende ovvero al medesimo.

Nella stessa verranno indicati i motivi per i quali è necessario avvalersi della sua opera, richiamando il contenuto del quarto comma dell’art. 348 c.p.p.

Naturalmente, qualora ricorrano motivi di cautela, non occorre indicare espressamente il luogo e gli altri particolari relativi all’accertamento da effettuare anche se, è appena il caso di dirlo, l’ausiliario è tenuto al rispetto dell’obbligo del segreto sulle operazioni compiute.

Altrettanto opportuna appare la redazione di un verbale di nomina dell’ausiliario contenente le generalità dello stesso, il motivo della nomina, la data e il luogo di redazione nonché la sottoscrizione delle persone intervenute.

Come si è detto in precedenza, la legge non fornisce alcun criterio per la individuazione dell’ausiliario, richiedendo esclusivamente che le persone da nominare siano idonee allo svolgimento degli atti e delle operazioni nelle quali intervengono.

L’eventuale rifiuto, ingiustificato, di prestare la propria opera può integrare, ovviamente, il reato di cui all’art. 328, primo comma c.p.

È comunque evidente che l’ausiliario il quale svolge la sua attività presso strutture pubbliche o private viene nominato per le sue specifiche competenze e non per la posizione che occupa all’interno dell’ente ove presta la sua opera. Ciò rende maggiormente evidenti le ragioni per le quali non possono, di regola, ritenersi ammissibili ingerenze o contestazioni in merito alla nomina da parte dei responsabili dell’ente medesimo o dei superiori gerarchici del dipendente nominato ausiliario di P.G.

Nessuna formalità è infine prevista per lo svolgimento delle operazioni, essendo sufficiente dare atto a verbale dell’intervento dell’ausiliario.

PER APPROFONDIRE

 

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Docente

Luca Ramacci Magistrato Corte di Cassazione

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