La riforma del Codice della Strada – I dispositivi di segnalazione dei velocipedi dal 10 novembre 2021

di Giuseppe Carmagnini

26 Novembre 2021
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I velocipedi devono essere muniti anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati e questa prescrizione non è cambiata.

La luce anteriore del velocipede consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un   minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l’asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non   oltre 20 m.

La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l’indietro, con l’asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.

Sono previsti inoltre catadiottri a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota.

 

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