CASI RISOLTI – Proventi e destinazione di quote per assunzione di personale part-time a tempo determinato

E’ possibile utilizzare tali fondi per l’assunzione di personale con contratti part-time a 6 mesi?

29 Marzo 2022
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IL CASO

L’art. 208 CDS prevede che una quota parte dei proventi può essere utilizzata per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro; è possibile utilizzare tali fondi per l’assunzione di personale con contratti part-time a 6 mesi?
Come è noto, in base al disposto dell’articolo 208, comma 5-bis, una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni che al massimo può essere pari al 25% (come si desume dalla lettura combinata del comma 5-bis e del comma 4) può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. Poiché nel pubblico impiego il contratto a tempo determinato rappresenta una eccezione a cui le amministrazioni possono ricorrere solo al verificarsi di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale si può affermare che in questo caso non viene in rilievo la differenza fra lavoratore stagionale e lavoratore a tempo determinato che invece è fondamentale nel settore privato (a titolo esemplificativo nel settore privato l’imprenditore, per esigenze stagionali può assumere il numero necessario di lavoratori senza dover rispettare il limite percentuale del 20% previsto per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato). Ciò posto, a questo punto, la risposta al quesito è rinvenibile nel CCNL Comparto funzioni Locali 2016 -2018 che all’articolo 50 dispone che gli enti possano stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sempre l’articolo 50 ricorda che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.

Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione. Pertanto, ricorrendo i presupposti, l’Ente locale potrà procedere all’assunzione di lavoratori stagionali in base alle esigenze rilevate (ripetiamo di carattere eccezionale e temporaneo) con i fondi di cui al comma 5 bis del 208, nel rispetto dei limiti previsti. Si ricorda inoltre che l’amministrazione è obbligata ad utilizzare, per il reperimento dei lavoratori stagionali, le graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, anziché indire nuove procedure concorsuali a tempo determinato.  

Prontuario delle violazioni al Codice della trada e alle leggi sulla circolazione dei veicoli di  Massimo Ancillotti, Giuseppe Carmagnini

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