Al pedone disattento non spetta il risarcimento dei danni subiti dalla caduta causata da un tombino sporgente o da una buca sul manto stradale
Ai Comuni, in qualità di Enti proprietari delle strade comunali, non è facilmente addebitabile la responsabilità per i danni occorsi a pedoni che, in normali condizioni di visibilità, non si erano avveduti di tombini o buche che potevano essere agevolmente superati facendo ricorso all’adozione delle normali cautele, in un’ottica di autoresponsabilità.
Così hanno stabilito le ordinanze della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione del 04 aprile 2022 n. 10764 e del 12 aprile 2022 n. 11794.