Dal 16 giugno novità in materia di velocipedi a pedalata assistita

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

21 Giugno 2022
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Con il Decreto Legge 16/6/2022 n. 68 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono state introdotte pesanti sanzioni per la fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di velocipedi a pedalata assistita che sviluppano velocità superiore a quella consentita , nonché per chiunque effettua modifiche per aumentare la potenza nominale continua massima o la velocità dei velocipedi a pedalata assistita. Inoltre, nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 120, comma 1, del codice della strada, il giudice con la sentenza di condanna o con l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 120 del codice della strada, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l’applicazione dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Oltre alla sanzione pecuniaria, per chi guida un velocipede a pedalata assistita violando il provvedimento interdittivo, è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

 

Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO