Anche nella vicenda odierna il conducente del veicolo si era giustificato con l’abbagliamento ma, come per l’altro caso, la Corte di Cassazione ha condannato l’imputato. Infatti, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solamente quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo.
Interessante, poi, rilevare come ad inchiodare l’imputato alle sue responsabilità abbiano avuto una parte preponderante le sue spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.