CASI RISOLTI – Pagamento in misura ridotta per le violazioni amministrative diverse dal codice della strada

Criteri per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali.

24 Agosto 2022
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IL CASO

Una Delibera di Giunta del 2010 di questo Comune determina i criteri per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali.  Nello specifico, con riferimento all’art. 6-bis della L. n. 125/2008 che ha modificato il secondo comma dell’art. 16 della L. n. 689/1981 (“Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”), determina che, nei casi in cui una ordinanza sindacale o un regolamento comunale preveda il solo limite massimo edittale, sia ammesso il pagamento in misura ridotta pari a 9/10 del massimo; nei casi in cui una ordinanza sindacale o un regolamento comunale preveda un limite minimo ed un massimo, sia ammesso il pagamento in misura ridotta pari a 7/10 del massimo; in ogni caso, per le ordinanze sindacali o regolamenti comunali, non sarà possibile ammettere il pagamento in misura ridotta inferiore ad Euro 50,00, indipendentemente dai limiti minimi e massimi edittali.  Si chiede se la normativa vigente sia correttamente interpretata ed applicata con detta delibera. Diversamente da quanto descritto dall’articolo 202 codice della strada, l’articolo 16 della legge 689/1981 disciplina le tecniche di quantificazione del pagamento in misura ridotta per tutte le altre violazioni amministrative.

Prima di rispondere al quesito, vediamo in sintesi i contenuti dell’articolo 16. Il primo comma dispone che è ammesso pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta costituisce un diritto soggettivo riconosciuto (si ritiene, nel silenzio della legge) a tutti coloro che abbiano ricevuto notificazione del verbale di contestazione (trasgressore ed obbligati in solido). Per quanto concerne il quantum della somma da corrispondere, la norma di riferimento, dopo le modifiche operate con d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 si propone sufficientemente chiara e così anche in presenza di violazioni che prevedono il solo massimo o che presentano una somma fissa si deve procedere ad applicare la regola del terzo. Il pagamento è ammesso anche in presenza di violazioni proporzionali. Il pagamento, impedendo di fatto l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione rende inapplicabile qualsiasi sanzione accessoria se del caso collegata alla violazione commessa, salvo la residuale opportunità – non presente nella legge 689/81 – di violazioni che consentano una applicazione anticipata rispetto all’ordinanza-ingiunzione di provvedimenti che però assumerebbero in questa ipotesi valenza più propriamente cautelare e non sanzionatoria. Per quanto riguarda violazioni ad ordinanze sindacali e regolamenti comunali, il secondo comma dell’articolo 16 contiene una deroga, poco comprensibile ed oggettivamente marginale ed oltretutto facoltativa, per le violazioni ad ordinanze sindacali e regolamenti comunali. Atteso che la fonte generale per comuni e province del potere di adottare regolamenti ed ordinanze sindacali è rispettivamente contenuta negli articoli 7, 50 e 54 del TUEL 267/2000 e che le sanzioni per le loro inosservanze sono contenute nell’articolo 7-bis – sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 – l’articolo 16, comma 2, dispone che per tali violazioni la Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. In termini operativi si abbia presente che:

  • si tratta di una mera facoltà e così se la Giunta non si pronuncia si applica la regola generale di cui all‟articolo16, comma 1, legge 689/1981. In questo caso la somma di riferimento è quella dell’articolo 7-bis se nel regolamento o nell’ordinanza in riferimento non è contenuta una diversa quantificazione dei limiti edittali di quella violazione (da attestarsi comunque sempre entro quelli stabiliti in generale dall’articolo 7-bis TUEL); se invece nella norna violata sono riprodotti diversi limiti edittali è su di essi che si farà applicazione della regola della somma più favorevole tra doppio del minimo e terzo del massimo;
  • la Giunta può stabilire tutte le formule aritmetiche che ritiene opportune, anche se pare preferibile la determinazione di una somma fissa;
  • in nessun caso la Giunta può superare i limiti edittali fissati dall’articolo 7-bis TUEL, escludendosi la possibilità per singoli regolamenti di infrangere detti limiti.

Detto questo, appare evidente che, per quanto singolare, il meccanismo di determinazione della somma per effettuare il pagamento in misura ridotta operato dalla Giunta di codesto ente è legittimo e rispettoso dei principi vigenti in materia. TI CONSIGLIAMO