Le violazioni ripetute nel tempo e il nuovo istituto della continuazione dell’illecito stradale alla luce delle prime indicazioni del Ministero dell’interno

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

8 Settembre 2022
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Tra la pubblicazione della prima e la stesura della seconda parte del commento all’articolo 198-bis è stata pubblicata la circolare del Ministero dell’interno Prot. n. 300/STRAD/1/0000028964 del 7 settembre 2022, per cui si rende necessario integrare anche la prima parte del commento già pubblicato, alla luce delle attese indicazioni ministeriali.

Il codice della strada già dalla sua entrata in vigore dispone in merito al così detto cumulo giuridico[1], applicabile a chi, con un’unica azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione. In tali casi può trovare applicazione la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. L’articolo 198 del codice della strada mutua la propria formulazione dall’analogo istituto disciplinato dall’articolo 8 della legge n. 689/81, con la particolarità che non si applica nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, dove il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

 

 

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