CASI RISOLTI – Spese di accertamento e notifica per le violazioni rilevate con apparecchi per il controllo della velocità

È legittimo indicare nel testo del verbale quali sono le spese di accertamento e notifica da imputare al trasgressore?

17 Febbraio 2023
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IL CASO

Sono in procinto di affidare il servizio rilevamento velocità veicoli a ditta esterna specializzata, comprendente noleggio strumenti, intera gestione iter amministrativo, e messa a disposizione in ufficio di personale della ditta stessa per lo svolgimento di tutte le incombenze, che non siano di esclusiva competenza dell’organo accertatore. 

Il corrispettivo è composto di una cifra onnicomprensiva per ogni verbale, comprendente le tre attività sopra citate, a cui vanno aggiunte le spese di notifica. 

È legittimo indicare nel testo del verbale quali sono le spese di accertamento e notifica da imputare al trasgressore?

Occorre premettere che il punto 5 dell’allegato alla circolare del Ministero dell’Interno 21 luglio 2017 Prot.300/A/5620117114415120/3, relativa all’impiego dei misuratori di velocità precisa, per quanto di nostro interesse, che gli apparecchi di misura utilizzati per contestare l’eccesso di velocità devono essere nella completa disponibilità degli uffici o comandi da cui dipendono gli organi accertatori, con la logica conseguenza che l’accertamento delle violazioni di che trattasi non può essere delegato a soggetti esterni all’organo di polizia stradale procedente.
Nel rispetto di questo principio è però possibile affidare a terzi determinate attività collegate e complementari all’accertamento delle violazioni di che trattasi.
Il punto 5.2 della circolare citata precisa poi che possono essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale procedenti attività puramente manuali  e complementari, quali, per esempio, la masterizzazione dei dati relativi ai fotogrammi accertati e la predisposizione di stampati di procedure di notifica.
Possono essere ulteriormente affidate a terzi attività sussidiarie di gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori quali elaborazione informatica dei dati delle violazioni accertate e stampa dei relativi processi, nonché attività di data-entry relative alle singole fasi informatiche di accertamento delle violazioni.
Nel rispetto di questi principi è, quindi, consentito l’affidamento a terzi dei servizi citati nel quesito.
Il secondo aspetto riguarda il corrispettivo da riconoscere, all’esito di procedure di pubblica e legittima individuazione del contraente, al soggetto incaricato.
L’articolo 201, comma 4 del codice della strada precisa che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il codice, pertanto, distingue tra spese di accertamento – variabili in conseguenza alla tipologia di accertamento posto in essere per la perimetrazione della violazione – e le spese di notificazione – legate invece alla variabile di perfezionamento della notificazione stessa.
Le prime attengono ai costi reali sopportati dalla amministrazione per l’accertamento della violazione, come per esempio e nel caso di specie, i costi sopportati a titolo di corrispettivo per l’affidamento di taluno dei servizi finalizzati all’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti massimi di velocità consentiti.
Nessun dubbio, quindi, nel rispetto di quei principi e in presenza di una procedura di affidamento trasparente e corretta, a quantificare per ciascun verbale i costi delle operazioni affidate e ad inserirle, separatemene alle spese di notificazione, quali spese di accertamento.
È a tal fine importante che nel verbale figurino separate e ben individuati sia  i costi di accertamento (quelli sopportati, riferiti ad ogni singolo verbale, per le attività affidate a terzi) e quelli relativi alla notificazione, per ragioni di trasparenza e per far comprendere al trasgressore cosa effettivamente sta pagando.
È preventivamente opportuno (ma direi quasi obbligato) che il capo dell’ufficio predisponga un atto riassuntivo con cui quantifichi, distinguendo per le diverse modalità di accertamento, le spese di accertamento, così da assicurare a tutti la massima trasparenza possibile.

 

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